Art. 10 (Convenzione)
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L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunio da cui derivi:
- a)La morte dell'assicurato;
- b)L'assoluta impotenza permanente al lavoro;
- c)L'impotenza parziale permanente al lavoro;
- d)L'impotenza temporanea al lavoro, quando superi un mese. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1886, n. 4233
1La L. 23 dicembre 1886, n. 4233, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunii degli operai sul lavoro ha facolta', previa l'autorizzazione governativa, di ridurre il termine di cui alla lettera D dell'articolo 10 della convenzione approvata con la legge 8 luglio 1883, num. 1473 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1887 al 25 agosto 1887
