Art. 10 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1883 al 15 gennaio 1887. Leggi il testo vigente →
L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunio da cui derivi:
- a)La morte dell'assicurato;
- b)L'assoluta impotenza permanente al lavoro;
- c)L'impotenza parziale permanente al lavoro;
- d)L'impotenza temporanea al lavoro, quando superi un mese.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 15 gennaio 1887
