Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli intendenti di finanza delle due provincie presentano alla Giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.
[2]I Prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli Uffici tecnici finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali invenduti, siano o non contestati. 4
[3]Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato la Stato. Pei beni ademprivili in ordine ai quali vi siano contestazioni tra Comuni e Comuni, o tra Comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.
[4]Nel definire le conciliazioni si avra' riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguite, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione di corsi d'acqua, e potra' altresi' essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.
[5]Se riesca il componimento l'Intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perche' deliberi sull'omologazione.
[6]Se invece non riesca, l'intendente ed il prefetto comunicheranno alla Giunta i risaltati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facolta' di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1907, n. 562
4La L. 14 luglio 1907, n. 562 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Al 1° capoverso dell'art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola «identificazione» sono aggiunte le seguenti: «Sara' inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune»".
Testo in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
