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[1]Gli intendenti di finanza delle due provincie presentano alla Giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.
[2]Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, i prefetti di Cagliari e Sassari, coadiuvati dagli Ispettori forestali delle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o no contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del Comune ove il fondo si trova e chi ne e' possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione. Se il fondo e' contestato e non occupato dal Comune, sara' indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso e' in possesso del Comune, quello di coloro che pretendono vantarvi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.
[3]Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato la Stato. Pei beni ademprivili in ordine ai quali vi siano contestazioni tra Comuni e Comuni, o tra Comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.
[4]Nel definire le conciliazioni si avra' riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguite, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione di corsi d'acqua, e potra' altresi' essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.
[5]Se riesca il componimento l'Intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perche' deliberi sull'omologazione.
[6]Se invece non riesca, l'intendente ed il prefetto comunicheranno alla Giunta i risaltati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facolta' di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
