Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d. 14 luglio

1898, n. 404 (Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo

abusivo in Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1977

dal Pretore di Bonorva nel procedimento penale a carico di Farris

Giuseppe ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bonorva ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del r.d. 14 luglio 1898, n. 404 (recante

norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in

Sardegna), per pretesa violazione del principio costituzionale di

eguaglianza, dal momento che "la legge in argomento porrebbe notevoli e

gravi limitazioni al cittadino residente in Sardegna nell'esercizio

della pastorizia e dell'allevamento del bestiame";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, sostenendo la non fondatezza dell'impugnativa.

Considerato che l'atto impugnato, malgrado l'ordinanza di

rimessione ne affermi più volte - in motivazione e nello stesso

dispositivo - la natura legislativa, è in realtà un regio decreto,

carente della forza e del valore proprio delle leggi formali e degli

atti equiparati; che, infatti, si tratta di uno degli "speciali

regolamenti" espressamente previsti dall'art. 3 della legge 2 agosto

1897, n. 382 ("portante provvedimenti per la Sardegna"), come questa

stessa Corte ha ribadito nella sentenza n. 117 del 1969: il che trova

conferma sia nell'intitolazione del provvedimento impugnato

("Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in

Sardegna"), sia nella circostanza che esso è stato approvato dal

Consiglio dei ministri, "udito il parere del Consiglio di Stato".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del r.d. 14 luglio 1898, n. 404, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Bonorva con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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