Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3,

della legge 2 agosto 1897, n. 382, contenente provvedimenti per la

Sardegna, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1968 dal pretore

di Sassari nel procedimento penale a carico di Pirastru Antonio Maria

Giorgio, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale del 5 luglio 1966 i carabinieri di Nulvi elevavano a

carico di Pirastru Antonio Maria Giorgio la contravvenzione prevista e

punita dagli artt. 10 e 15 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404,

che approva il regolamento per la repressione dell'abigeato e del

pascolo abusivo in Sardegna, per aver omesso di esibire agli agenti

della forza pubblica, che ne avevano fatto richiesta, i bollettini

relativi ad alcuni capi di bestiame ovino e bovino da lui condotti al

pascolo. Con sentenza istruttoria del 7 giugno 1967 il pretore di

Sassari dichiarava non doversi procedere contro il Pirastru in ordine

alla contravvenzione contestata ritenendo che il fatto non costituisse

reato. E ciò in quanto il citato regolamento è da considerarsi atto

amministrativo illegittimo nella parte in cui (art. 15) prevede la

sanzione di cui all'art. 434 del Codice penale (Zanardelli) per la

violazione di norme create dallo stesso regolamento; l'art. 3, n. 3,

della legge di delega 2 agosto 1897, n. 382, invero, non prevedeva la

sanzione di cui all'art. 434, ma solo le pene indicate dagli articoli

424 e 426 dello stesso Codice, si che il Governo aveva ecceduto dai

limiti della delega conferitagli.

Contro tale sentenza proponeva appello il procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Sassari sostenendo, per contro, la

piena legittimità del regolamento.

Con sentenza del 17 agosto 1967 il giudice istruttore, in

accoglimento dell'appello, annullava la sentenza ordinando la

restituzione degli atti allo stesso pretore per l'ulteriore corso del

procedimento a carico dell'imputato.

Con ordinanza 1 febbraio 1968, pronunciata in udienza, il pretore -

in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato -

ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3,

della legge delegante del 1897 in riferimento all'art. 25, comma

secondo, della Costituzione osservando, in punto di rilevanza della

proposta questione, che l'applicabilità del regolamento esecutivo di

cui al regio decreto n. 404 del 1898 dipende dalla legittimità

costituzionale della legge autorizzativa. Rileva poi l'ordinanza che la

norma impugnata sarebbe in contrasto col precetto costituzionale che

riserva esclusivamente al legislatore l'esercizio della potestà

punitiva sia perché attribuì all'esecutivo un potere discrezionale in

materia penale delegandogli la facoltà di emanare con regolamenti

precetti penalmente sanzionati senza dettare alcun criterio al quale

l'esecutivo dovesse attenersi in ordine alla specificazione dei singoli

elementi della fattispecie di reato che avrebbero dovuto essere

configurate; sia perché conferì al Governo la facoltà di emanare

regolamenti che prevedessero illeciti configurabili come delitti e come

contravvenzioni, ma nel far ciò, lasciò arbitro il Governo, per

quanto attiene ai delitti, di scegliere discrezionalmente tra le pene

previste dall'art. 424 e quelle contemplate dall'art. 426 del Codice

Zanardelli, mentre, per quanto riguarda le contravvenzioni, non fissò

alcun criterio, neppure di massima, che delimitasse il potere del

Governo in ordine alla determinazione della misura della pena.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11

maggio 1968.

Nel presente giudizio la parte privata non si è costituita. È,

invece, intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deposito di atto di intervento in cancelleria in data 23 marzo 1968.

Osserva l'Avvocatura, che le disposizioni di cui al regolamento del

1898 non hanno l'asserita natura esecutiva, ma appartengono alla

cosiddetta categoria dei regolamenti delegati, cui era riconosciuta,

prima della riforma costituzionale repubblicana, l'intrinseca

potenzialità di innovare le norme fissate con disposizioni primarie.

In base all'ordinamento costituzionale del tempo in cui fu emanato il

regolamento in esame deve quindi, ritenersi atto avente forza di legge

e conseguentemente, ove la Corte ne fosse stata investita, avrebbe

potuto occuparsi dell'esame di costituzionalità delle sue norme.

Riguardo all'imputazione contestata al Pirastru - omessa esibizione

agli agenti della forza pubblica della ricevuta o dei bollettini

relativi al bestiame (art. 10) - l'Avvocatura nota che trattasi di

ipotesi contravvenzionale, consistente nell'inosservanza di un

provvedimento legalmente dato dall'autorità competente per ragioni di

pubblica sicurezza, già prevista dall'art. 434 del Codice del tempo.

Anche prescindendo dalla delega contenuta nell'art. 3, n. 3, della

legge n. 382 del 1897, l'ipotesi contravvenzionale contestata si

sarebbe potuta ravvisare in ogni caso, in base alla semplice

sussistenza del precetto dell'art. 10 del regolamento, precetto la cui

formulazione appariva indipendente da qualsiasi attribuzione di

facoltà da parte del legislatore al Governo.

Passando poi all'esame della questione di costituzionalità nei

termini proposti dal giudice a quo, l'Avvocatura osserva che trattasi

di questione che va riguardata dall'angolo visuale dell'ordinamento del

tempo in cui fu emanata la legge delegante.

Prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pur essendo

affidata al legislativo, come facoltà originaria, la potestà di

stabilire reati e pene, si poteva con i cosiddetti regolamenti delegati

attribuire all'esecutivo la competenza permanente di regolare una data

materia con norme prevalenti alle leggi di emanazione parlamentare. Nel

caso di specie il legislatore confermando al Governo la potestà di

creare norme giuridiche ne ha limitato però la sanzione entro certe

pene poste a disposizione dall'esecutivo e quindi a maggior ragione

deve riconoscersi la legittimità della norma impugnata.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

dichiarare infondata la proposta questione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata, in riferimento

all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 2 agosto

1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, con il quale fu

"data facoltà al Governo di provvedere con speciali regolamenti alla

repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti

alle private proprietà, con facoltà di comminare sia la confisca

degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli

artt. 424 e 426 del Codice penale". Secondo il giudice a quo la norma

impugnata avrebbe violato il principio della riserva di legge in

materia penale per aver lasciato all'esecutivo larghi poteri, sia in

ordine alla configurazione dei singoli reati, sia in ordine alla scelta

e determinazione delle pene che avrebbero dovuto essere comminate per

le trasgressioni delle norme regolamentari emanande. E in conseguenza

di ciò, il Governo, con il regolamento approvato con il regio decreto

14 luglio 1898, n. 404, poté arbitrariamente scegliere, per quanto

attiene ai delitti, tra le sanzioni previste dagli artt. 424 e 426 del

codice del 1889 e far ricorso, per ipotesi di reati contravvenzionali,

alla pena stabilita dall'art. 434 non citato nella legge di

autorizzazione. In punto di rilevanza dell'indicata questione il

pretore di Sassari osserva che nel giudizio dinanzi ad esso pendente

deve stabilirsi se l'imputato debba o meno rispondere della

contravvenzione prevista e punita dagli artt. 10 e 15 del regolamento

del 1898, emanato in forza della ripetuta delega, e pertanto

l'applicabilità di dette norme dipende dalla legittimità

costituzionale della legge autorizzativa.

2. - La questione sottoposta all'esame della Corte è analoga a

quella decisa con sentenza n. 73 del 1968 sicché i motivi esposti in

quella occasione valgono a risolvere puntualmente l'attuale giudizio.

Anche nel presente caso sia la legge impugnata, sia il regolamento

che da essa ha tratto origine sono stati emanati in epoca anteriore

all'entrata in vigore della vigente Carta costituzionale, e la

questione non verte sul punto se la norma denunciata, in quanto

attribuisce all'esecutivo un potere normativo in materia penale, abbia

o non violato il sistema di competenze previsto dall'ordinamento

costituzionale del tempo, ma se possa o meno considerarsi conforme al

precetto della riserva di legge sancito dalla nuova Costituzione.

Nei termini indicati, e in relazione allo scopo per il quale figura

proposta, la questione è manifestamente irrilevante. Quand'anche la

Corte ritenesse che la norma autorizzante contenuta nella legge n. 382

del 1897, avuto riguardo alla ampiezza dei poteri conferiti

all'esecutivo, sia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale non

produrrebbe quegli effetti in considerazione dei quali la questione è

stata proposta.

Si tratterebbe invero d'illegittimità sopravvenuta e per

conseguenza la pronuncia d'incostituzionalità non potrebbe avere

alcuna incidenza sulla validità o legittimità di atti che siano stati

emanati - e tale è il caso del regolamento n. 404 del 1898 -

nell'esercizio del potere conferito alla norma autorizzante in epoca

anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, n. 3, della legge 2 agosto 1897, n. 382, "portante

provvedimenti per la Sardegna" sollevata dal pretore di Sassari con

ordinanza 10 febbraio 1968, in riferimento all'art. 25, comma secondo,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

ECLI:IT:COST:1969:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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