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[1]Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati siano stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.

[2]Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620~art9 · fonte del testo

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