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[1]Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati siano stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.
[2]Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957
