Art. 82 — Recidiva nel contrabbando

[1]E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.

[2]Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' ai due terzi.

[3]In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art82 · fonte del testo

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