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La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai Tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, od ai Regi Tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali e' permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957
