[1]La competenza a conoscere dei suddetti reati commessi nel territorio dello Stato e nel mare territoriale e' determinata dal luogo ove sono avvenuti.
[2]Se i reati sono avvenuti in alto mare od in paese straniero, la competenza appartiene alle autorita' del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non sia stata fatta denuncia a Regi consoli od ai comandanti dei legni della Regia marina all'estero; ed all'autorita' del luogo ove la nave e' iscritta, quando e' stata fatta la denuncia, salvo in quest'ultimo caso la giurisdizione consolare.
[3]Se il nazionale abbia commesso alcuno dei reati previsti dalla presente legge a bordo di nave straniera in alto mare e debba essere giudicato nel Regno, si osserveranno, a suo riguardo, le regole di competenza stabilite dalle leggi comuni in vigore.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
