Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. 261 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o dominicani senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i legni nazionali.
tolto: Le sole restrizioni ammesse sono quelle dipendenti da motivi sanitari per impedire la propagazione di epidemie o la distruzione delle raccolte, oppure in previsione di contingenze di guerra.
tolto: Questa reciproca eguaglianza di trattamento verra' indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti, sia da un altro punto qualsiasi.
tolto: Si osservera' la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi dei diritti che la legislazione dei due Paesi abbia gia' stabiliti o potesse in seguito stabilire.
tolto: Le merci di qualsivoglia specie, provenienti da uno dei due Stati o ad esso dirette, saranno reciprocamente esenti nell'altro Stato da ogni diritto di transito.
tolto: Non si percepiranno, inoltre, nei rispettivi porti sovra la importazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due Paesi contraenti diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni piu' favorite.
tolto: Parimente non si percepiranno sulla esportazione degli articoli destinati all'altro Paese diritti maggiori di quelli che si percepiscono sugli stessi articoli destinati al Paese piu' favorito.aggiunto: Trattato-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art5 · fonte del testo
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