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[1]Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o dominicani senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i legni nazionali.
[2]Le sole restrizioni ammesse sono quelle dipendenti da motivi sanitari per impedire la propagazione di epidemie o la distruzione delle raccolte, oppure in previsione di contingenze di guerra.
[3]Questa reciproca eguaglianza di trattamento verra' indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti, sia da un altro punto qualsiasi.
[4]Si osservera' la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi dei diritti che la legislazione dei due Paesi abbia gia' stabiliti o potesse in seguito stabilire.
[5]Le merci di qualsivoglia specie, provenienti da uno dei due Stati o ad esso dirette, saranno reciprocamente esenti nell'altro Stato da ogni diritto di transito.
[6]Non si percepiranno, inoltre, nei rispettivi porti sovra la importazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due Paesi contraenti diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni piu' favorite.
[7]Parimente non si percepiranno sulla esportazione degli articoli destinati all'altro Paese diritti maggiori di quelli che si percepiscono sugli stessi articoli destinati al Paese piu' favorito.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
