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Le navi, i carichi, le merci e gli effetti appartenenti ai cittadini delle due Parti contraenti non potranno sottoporsi rispettivamente a niuno embargo ne' essere trattenuti per una spedizione militare qualsiasi, ne' per servizio pubblico di veruna sorta.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
