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Le navi, i carichi, le merci e gli effetti appartenenti ai cittadini delle due Parti contraenti non potranno sottoporsi rispettivamente a niuno embargo ne' essere trattenuti per una spedizione militare qualsiasi, ne' per servizio pubblico di veruna sorta.

Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art4 · fonte del testo

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