Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. 186 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I cittadini dell'uno degli Alti Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
tolto: Essi andranno per altro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale e nella milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.
tolto: Saranno, del pari, esentati da ogni requisizione o contribuzione di guerra, od altre contribuzioni straordinarie, ogni qualvolta le dette requisizioni, prestiti o contribuzioni non siano imposte a beni fondi. Non potranno, in niun caso, rimanere soggetti, per le loro proprieta' mobili ed immobili, a pesi od imposte maggiori di quelle, alle quali sotto sottoposti gli stessi nazionali od i cittadini della nazione piu' favorita.
tolto: Rimane inteso che chiunque reclamera' l'applicazione dell'ultima parte di quest'articolo sara' libero di scegliere quello dei due trattamenti che gli sembrera' piu' vantaggioso.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art3 · fonte del testo
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