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[1]I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali conformandosi sempre alle prescrizioni dei Codici del paese.
[2]Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause, nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni dei testimoni che possono aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche' le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.
[3]Essi godranno, infine, del benefizio dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni, con cui le leggi del paese, accordano un tal benefizio ai nazionali.
[4]In ogni caso il certificato d'indigenza dovra' essere rilasciato al cittadino, che domanda l'assistenza dalle autorita' della sua residenza abituale. Se egli non risiede nel paese, in cui si fa la domanda, il detto certificato sara' approvato e legalizzato dall'Agente diplomatico o consolare del paese, in cui il certificato dev'essere prodotto.
[5]So il postulante risiede nel paese, in cui fa la domanda, potranno inoltre esser prese delle informazioni presso le autorita' della nazione a cui egli appartiene.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
