Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. 226 parole tolte, 12 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dal tribunale di una delle Parti contraenti, e debitamente legalizzate ancorche' pronunziate prima della conclusione del presenteTrattato avranno negli Stati dell'altra Parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione od altre formalita'.
tolto: Perche' possono eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovra' aver luogo la esecuzione mediante un giudizio di delibazione in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminera':
tolto: 1. Se la sentenza sia stata proferita da un'autorita' giudiziaria Competente;
tolto: 2. Se sia stata pronunciata, citate regolarmente le parti;
tolto: 3. Se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;
tolto: 4. Se la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato;
tolto: L'esecutorieta' della sentenza potra' essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata.
tolto: Quando e' chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha ad un tempo, costituito un procuratore, questi gli verra' deputato di ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.
tolto: La parte istante dovra' soddisfare al procuratore, deputato d'ufficio, il pagamento d'ogni legittima sua competenza.aggiunto: Trattato-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art22 · fonte del testo
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