Art. ix
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[1]Articolo IX.
[2]I sudditi di S. M. il Re d'Italia pagheranno per le loro mercanzie e pei loro bastimenti, cosi' all'entrata colmo all'uscita dai porti del Sultanato di Zanzibar, le tasse di cui sono gravati i sudditi della nazione piu' favorita.
[3]Cosi' pure i bastimenti appartenenti a S. A. il Sultano di Zanzibar od ai suoi sudditi, saranno tenuti a pagare, entrando nei porti de Regno d'Italia, gli stessi diritti cui viene assoggettata la nazione piu' favorita.
[4]Soddisfatte queste condizioni, le mercanzie potranno, senz'altro, essere vendute, sia all'ingrosso che al minuto.
[5]Nessuna imposta potra' esigersi dai bastimenti italiani che entrassero nei porti del Sultanato di Zanzibar per eseguirvi delle riparazioni per fornirsi di viveri o raccogliervi informazioni sul commercio locale.
[6]I bastimenti italiani godranno altresi', nel porti dipendenti da S. A il Sultano di Zanzibar, tutti i privilegi, diritti e immunita' accordate a quelli della nazione piu' favorita.
[7]Cosi' pure per i bastimenti di S. A. il Sultano di Zanzibar nei porti italiani.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
