Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1886 al 9 maggio 2025. 601 parole tolte, 12 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: 1. La giurisdizione sulle persone e la proprieta' dei sudditi italiani in Corea, sara' devoluta esclusivamente alle autorita' consolari italiane, che investigheranno e giudicheranno tutte le querele sporte contro sudditi italiani da qualsiasi suddito italiano, ovvero da qualsiasi suddito o cittadino estero, senza alcun intervento delle autorita' coreane.
tolto: 2. Se le autorita' coreane o sudditi coreani, porteranno accuse o querela contro un suddito italiano in Corea, la vertenza sara' udita e decisa dalla autorita' consolare italiana.
tolto: 3. Se le autorita' italiane o i sudditi italiani in Corea porteranno accusa o querela contro un sudditto coreano, la vertenza sara' udita e decisa dalle autorita' coreane.
tolto: 4. Un suddito italiano che si rendesse reo in Corea di un'offesa contro le leggi, sara' giudicato e punito dalle autorita' consolari italiane secondo le leggi d'Italia.
tolto: 5. Un suddito coreano che commettesse in Corea alcuna offesa contro un suddito italiano, sara' giudicato e punito dalle autorita' coreane secondo le leggi di Corea.
tolto: 6. Qualunque querela contro un suddito italiano la quale implicasse multa o confiscazione a causa di violazione di questo trattato o dei regolamenti che vi sono annessi, o di qualsiasi regolamento che in futuro possa esser sancito di comune accordo tra le alte parti contraenti, sara' portata innanzi alle autorita' consolari italiane per esser decisa e tutte le multe inflitte e le proprieta' confiscate in tali casi apparterranno al governo coreano.
tolto: 7. Le merci italiane che fossero confiscate dalle autorita' coreane in un porto aperto, saranno messe sotto i sigilli delle autorita' coreane e delle autorita' consolari italiane e saranno detenute dalle prime sinche' le autorita' consolari italiane avranno dato la loro decisione. Se tale decisione e' in favore del proprietario delle merci, queste saranno messe immediatamente a disposizione del console ma il proprietario avra' facolta' di riaverle subito merce' deposito del loro valore presso le autorita' coreane mentre pende tuttavia la decisione delle autorita' consolari italiane.
tolto: 8. In tutti i casi, si' criminali che civili, giudicati nei tribunali italiani, o coreani in Corea, un funzionario debitamente autorizzato appartenente alla nazionalita' dell'attore, o querelante, avra' facolta' di assistere ai procedimenti e dovra' esser trattato con tutte le cortesie dovute alla sua posizione. Egli potra', sempre che lo creda necessario, citare, esaminare e riesaminare testimoni e protestare contro i procedimenti o la decisione.
tolto: 9. Se un suddito coreano, accusato di offesa alle leggi del suo paese, prende rifugio nella casa occupata da un suddito italiano, o a bordo di un bastimento mercantile italiano, l'autorita' consolare italiana, su domanda fattale dalle autorita' coreane, prendera' le misure necessarie per fare arrestare la detta persona e consegnarla alle autorita' coreane per essere processata. Ma senza il permesso della debita autorita' consolare italiana, nessun ufficiale coreano potra' adire la casa di qualsiasi suddito italiano, senza il consentimento di questo ultimo, o potra' recarsi a bordo di qualsiasi bastimento italiano senza il consentimento del capitano, o di chi ne faccia le veci.
tolto: 10. Sulla dimanda della competente autorita' consolare italiana, le autorita' coreane arresteranno e consegneranno alla detta autorita' italiana qualunque suddito italiano accusato di colpa criminale e qualunque disertore di bastimenti da guerra o mercantili italiani.
tolto: 11. Si dichiara e si stabilisce che il diritto di giurisdizione extraterritoriale sui sudditi italiani in Corea concesso da questo trattato, sara' abbandonato dal governo italiano, quando nell'opinione del detto governo, le leggi e la procedura legale di Corea, saranno state talmente modificate e riformate da rimuovere le obbiezioni che attualmente esistono a mettere i sudditi italiani sotto la giurisdizione coreana, e quando i magistrati coreani saranno stati rivestiti delle stesse funzioni legali e della stessa posizione indipendente che hanno i giudici italiani.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1886-08-11;4018~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.