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[1]1. Le alte parti contraenti potranno ognuna destinare un rappresentante diplomatico a risiedere permanentemente o temporaneamente nella capitale dell'altra, e potranno nominare un console generale, consoli o vice consoli, a risiedere in ognuno dei porti o citta' dell'altra, aperti al commercio estero e quando non stimassero necessario di mandare un proprio console in uno dei detti porti o citta', potranno affidare al console di una potenza amica le funzioni di console italiano o coreano. I rappresentanti diplomatici e consolari d'ambo i paesi, godranno liberamente delle stesse facilita' per comunicare personalmente o per iscritto, colle autorita' del paese dove rispettivamente riseggono, e di tutti i privilegi ed immunita' che sono goduti dai funzionari diplomatici o consolari negli altri paesi in generale.

[2]2. Il rappresentante diplomatico e i funzionari consolari di ciascuna delle alte parti contraenti e gl'individui componenti il loro personale ufficiale, avranno il diritto di viaggiare liberamente nei dominii dell'altra. Le autorita' coreane muniranno di passaporto i detti funzionari italiani viaggianti in Corea e li provvederanno per la loro protezione della scorta che sara' creduta necessaria.

[3]3. Gli ufficiali consolari d'arabo i paesi eserciteranno le loro funzioni dopo averne ricevuta autorizzazione dal Sovrano o Governo del paese in cui rispettivamente riseggono e non potranno esercitare alcun commercio.

[4]4. In mancanza di console o di chi ne faccia le veci, i sudditi italiani in Corea e i sudditi coreani in Italia, potranno rivolgersi al direttore delle dogane locali, il quale tutelera' i loro interessi a norma dei vigenti regolamenti.

Testo in vigore dal 26 agosto 1886 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-08-11;4018~art2 · fonte del testo

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