Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Quanto al cabotaggio, ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' diritto per le sue navi a tutti i favori e privilegi che l'altra ha accordato od accordera' a questo riguardo ad una terza potenza, a condizione che essa accordi alle navi dell'altra Parte gli stessi favori e privilegi nel suo territorio.
[2]Le navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti, entrando in uno dei porti dell'altra, sia per completarvi il loro carico, sia per sbarcarne una parte, potranno, conformandosi pero' alle leggi ed ai regolamenti del paese, conservare a bordo quella parte di carico che fosse destinata ad un altro porto sia dello stesso, sia d'un altro paese, e riesportarla, senza essere costretti a pagare tasse per questa parte del carico, salvo i diritti di sorveglianza, i quali d'altronde non potranno essere percepiti che nella misura fissata per la navigazione nazionale.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
