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[1]Trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maesta' l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'impero germanico, dall'altra, desiderando di assoggettare a revisione il trattato di commercio, di dogana e di navigazione in vigore fra l'Italia e l'Impero germanico e concluso il 6 dicembre 1891, hanno risoluto di concludere un trattato addizionale al detto trattato e hanno nominato a questo scopo a Loro Plenipotenziari;
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine prussiano dell'Aquila Rossa, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Senatore del Regno;
[5]Sua Eccellenza Luigi Luzzatti, Cavaliere Gran Croce decorato del Gran Cordone degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoja, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine prussiano dell'Aquila Rossa, Professore, Suo Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, Deputato al Parlamento;
[6]Sua Eccellenza Carlo Mirabello, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli Ordini prussiani dell'Aquila Rossa di 1ª classe e della Corona di 2ª classe, Suo Ministro Segretario di Stato per la Marina, Senatore del Regno, Contr'Ammiraglio;
[7]Sua Eccellenza Luigi Rava, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Professore, Suo Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Deputato al Parlamento;
[8]Sua Eccellenza Angelo Majorana, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Professore, Suo Ministro Segretario di Stato per le Finanze, Deputato al Parlamento;
[9]Giacomo Malvano, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli Ordini prussiani dell'Aquila Rossa di 1ª classe e della Corona di 1ª classe con brillanti, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Senatore del Regno, Consigliere di Stato;
[10]Dott. Eduardo Pantano, Deputato al Parlamento;
[11]Dott. Nicola Miraglia, Cavaliere Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia, Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine prussiano dell'Aquila Rossa, Direttore Generale del Banco di Napoli gia' Direttore Generale dell'Agricoltura e gia' Deputato al Parlamento;
[12]Gherardo Callegari, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, decorato dell'Ordine prussiano della Corona di 3ª classe, Professore, Ispettore Generale dell'Industria e del Commercio.
[13]Ludovico Lucielli, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Ufficiale le dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato dell'Ordine prussiano della Corona di 4ª classe, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Finanze;
[14]e Sua Maesta' l'Imperatore di Germania, Re di Prussia:
[15]Sua Eccellenza Antonio Conte di Monts, decorato degli Ordini prussiani dell'Aquila Rossa di 2ª classe e della Corona di 1ª classe, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo Consigliere intimo attuale, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maesta' il Re d'Italia, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[16]Art. 1.
[17]Sono introdotte nel testo del trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 le modificazioni e aggiunte seguenti:
[18]I. - Articolo 6. Questo articolo e' modificato come segue:
[19]Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco con alcun divieto d'importazione, d'esportazione o di transito.
[20]Eccezioni a questa norma, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:
[21]1° in circostanze eccezionali, riguardo alle provvigioni di guerra;
[22]2° per motivi di sicurezza pubblica;
[23]3° rispetto alla polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali o delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e parassiti nocivi;
[24]4° in vista dell'applicazione, alle merci estere, delle proibizioni o restrizioni sancite da leggi interne rispetto alla produzione interna di merci similari, o alla vendita o al trasporto allo interno di merci similari di produzione nazionale.
[25]II - Articolo 7. Le tariffe indicate in questo articolo sono sostituite dalle annesse tariffe A e B.
[26]III. - Articolo 12. Questo articolo e' modificato come segue:
[27]Le merci di qualsivoglia natura e provenienza, la cui importazione, esportazione, transito o deposito potranno aver luogo, nel territorio di una delle Parti contraenti, per mezzo di navi nazionali, potranno esservi ugualmente importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito, per mezzo di navi dell'altra Parte, senza essere sottoposte ad altri o piu' forti diritti di dogana, ne' ad altro o piu' forti restrizioni e col godimento degli stessi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni, anche in materia di ferrovie, che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o al loro deposito per mezzo di navi nazionali.
[28]IV. - Sono inseriti nel trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 i tre nuovi articoli del seguente tenore:
[29]Articolo 2 a).
[30]Le parti contraenti si impegnano a esaminare di comune ed amichevole accordo il trattamento degli operai italiani in Germania e degli operai tedeschi in Italia a riguardo delle assicurazioni operaie nell'intento di garantire, mediante opportuni accordi, agli operai delle Nazioni rispettive nell'altro paese un trattamento che loro conceda vantaggi fin dove e' possibile equivalenti.
[31]Questi accordi saranno consacrati con un atto separato, indipendentemente dall'entrata in vigore del presente trattato.
[32]Articolo 10 a).
[33]Sulle ferrovie non sara' fatta differenza alcuna, ne' quanto al prezzo di trasporto, ne' quanto al tempo e al modo della spedizione, fra gli abitanti dei territori dello Parti contraenti. In modo speciale, le spedizioni di merci che vengono dall'Italia e sono dirette a una stazione tedesca, o transitano attraverso la Germania, non saranno passibili, sulle ferrovie tedesche, di tariffe di trasporto piu' alte di quelle applicate nella stessa direzione e fra le stesse stazioni ferroviarie tedesche alle merci similari tedesche o estere. Lo stesso principio sara' applicato sulle ferrovie italiane, per le spedizioni di merci che vengono dalla Germania e sono dirette a una stazione italiana o transitano attraverso l'Italia.
[34]Non potranno aver luogo eccezioni che per i trasporti a prezzo ridotto fatti per motivi d'interesse pubblico o per beneficenza.
[35]Art. 14. a)
[36]Qualora sorgesse fra le Parti contraenti una controversia rispetto all'interpretazione o all'applicazione delle tariffe A e B annesse al presente trattato, comprese le disposizioni addizionali relative a queste due tariffe, come pure rispetto all'interpretazione o all'applicazione dei diritti delle tariffe convenzionali stipulate fra le Parti contraenti e terzi Stati, questa controversia sara' definita, su domanda dell'una o dell'altra Parte, mediante arbitraggio.
[37]Il tribunale arbitrale sara' costituito per ogni controversia in modo che ognuna delle Parti nomini arbitro un suddito competente del proprio paese e che le due Parti scelgano per terzo arbitro un suddito d'un terzo paese amico. Le Parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona del terzo arbitro da designare in caso di bisogno.
[38]Qualora se ne presentasse il caso, e salvo intesa speciale, le Parti contraenti sottoporranno parimente ad arbitraggio altre controversie intorno all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato all'infuori di quelle designate nel primo alinea.
Testo in vigore dal 9 giugno 1905 al 9 maggio 2025
