Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1905 al 9 maggio 2025. 2778 parole tolte, 12 parole aggiunte in 81 capoversi.
tolto: Il protocollo finale del trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 e' modificato nel modo seguente:
tolto: I.- Le disposizioni attuali all'articolo 7 del trattato sono soppresse e sostituite da quanto segue:
tolto: All'articolo 7 del trattato.
tolto: a) E' convenuto che, nei casi di reclami di interessati di una delle due Parti contraenti, richiedenti il trattamento in base alla tariffa convenzionale dell'altro Stato o concernenti l'interpretazione di disposizioni di questa tariffa, una decisione gia' emessa in ultima istanza dalle autorita' competenti non potra' costituire un motivo per escludere ogni possibilita' di discussioni ulteriori intorno all'oggetto del reclamo e non impedira', quando ne sia il caso, che una nuova decisione sia emessa dall'autorita' in questione, purche', tuttavia, il reclamo sia presentato per la via diplomatica e corredato di dichiarazioni di periti o d'altra autorita' competente, nel termine di mesi sei a partire dal giorno in cui la prima decisione sara' stata ufficialmente notificata agli interessati. La decisione presa intorno al ricorso non potra' riguardare che il caso in questione, per il quale essa sara' senza appello. Tuttavia le Parti contraenti avranno le facolta', di provocare, per il caso in questione e per i casi futuri, una corretta interpretazione o applicazione delle stipulazioni del presente trattato, secondo l'art. 14 a) del detto trattato.
tolto: b) Riguardo alle tariffe A e B sono da osservare le disposizioni seguenti:
tolto: § 1. TARIFFE A e B - Dazi d'entrata nei due Paesi.
tolto: In quanto le tariffe A o B annesse al presento trattato facciano dipendere l'ammontare del dazio da percepire su una determinata merce dall'ammontare del dazio stabilito per un'altra merce e che vi siano piu' misure, generali o convenzionali, del dazio determinante, sara' presa per base, per fissare il dazio dipendente, la meno alta di queste diverse misure di dazi applicabile ai prodotti dell'altra Parte contraente.
tolto: L'applicazione delle marche o dei nomi di fabbrica sulle merci non esercita alcuna influenza sul trattamento doganale.
tolto: § 2. TARIFFA A. - Dazi all'entrata in Germania.
tolto: A nn. 23 e 47. I prodotti soggetti, secondo la tariffa A, al dazio d'entrata in Germania durante un determinato periodo dell'anno e che saranno dichiarati e presentati a un ufficio doganale di confine competente prima dell'inizio del detto periodo, saranno ammessi in esenzione anche nel caso in cui lo sdoganamento non fosse ultimato che dopo questo termine.
tolto: Nel caso in cui lo sdoganamento definitivo fosse rimesso a un ufficio posto all'interno, i detti prodotti saranno ammessi in esenzione qualora, nel giorno in cui la bolla a cauzione (Ladungsverzeichniss o Begleitschein I) sara' emessa dall'ufficio di confine, il suddetto periodo non sia ancora incominciato.
tolto: A n. 36. Il dazio ridotto per i pomidori semplicemente preparati compresi sotto il n. 36 e' applicabile alla conserva di pomidori semplicemente preparata, in quanto essa non sia in recipienti chiusi ermeticamente.
tolto: A n. 37. I cetrioli e gli altri ortaggi non nominati nei numeri 34 a 36 della tariffa generale, semplicemente conservati nell'acqua salata, in recipienti non chiusi ermeticamente, sono compresi sotto il n. 37.
tolto: A n. 135. Il dazio meno alto che fosse eventualmente accordato dalla Germania alle specialita' svizzere di formaggi sara' parimente applicato ai formaggi simili d'Italia come pure alle specialita' italiane indicate nella tariffa A: stracchino, gorgonzola, fontina, parmigiano.
tolto: A n. 166. Qualora fossero stabilite delle norme per lo sdaziamento degli olii d'oliva alla loro entrata in Germania, con lo scopo di accertare che essi non siano miscelati con altri olii, saranno riconosciuti in Germania i certificati d'analisi, rilasciati dagli istituti scientifici del Regno d'Italia designati di comune accordo fra i due Governi, e gli olii accompagnati dai detti certificati non saranno sottoposti a una nuova analisi, purche' risulti da questi certificati che l'analisi e' stata fatta secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.
tolto: Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle autorita' tedesche di verificare dal canto loro, in caso di dubbio, l'analisi degli olii importati con i certificati.
tolto: A n. 234. Il marmo, l'alabastro e il granito, greggi o semplicemente sgrossati, anche segati, ma su non piu' di tre lati, o in lastre non spaccate, non segate (tagliate), o in polvere, sono compresi sotto il n. 234 e ammessi in esenzione. Le pietre d'asfalto e le marne bituminose, greggio, anche macinate, sono parimente ammesse in esenzione.
tolto: A n. 384. L'esenzione da dazio d'entrata per l'estratto di sommacco e' concessa a condizione che ogni spedizione sia accompagnata da un certificato d'analisi attestante che si tratta di astratto di sommacco puro, non mescolato con altri estratti tannici, ne' fabbricato con la mescolanza di sommacco e altre materia greggia per concia.
tolto: I detti certificati, da rilasciarsi dagli istituti scientifici del Regno d'Italia, designati di comune accordo fra i due Governi, saranno riconosciuti in Germania, in questo senso, che le spedizioni non saranno sottoposte ad una nuova analisi, purche' risulti da questi certificati che l'analisi e' stata eseguita secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.
tolto: Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle autorita' tedesche di verificare dal canto loro, in caso di dubbio, l'analisi dell'estratto di sommacco importato con i certificati.
tolto: A n. 607. I coralli lavorati d'altra sorta (coralli bianchi, ecc.) non saranno trattati meno favorevolmente dei coralli rossi nelle Medesime condizioni.
tolto: A n. 680. Il marmo, l'alabastro e il granito sono compresi fra le pietre designate sotto il n. 680.
tolto: Le statue (compresi i busti, bassorilievi e figure di animali) di metalli nominati nel titolo XVII della tariffa generale, almeno di grandezza naturale, sono ammesse in esenzione, in quanto siano oggetti d'arte.
tolto: E' convenuto che la tariffa generale tedesca menzionata nella tariffa A annessa al presente trattato addizionale e nelle disposizioni che precedono e' la tariffa del 23 dicembre 1902, quale fu sancita dalla legge in data dello stesso giorno.
tolto: § 3. TARIFFA B. - Dazi all'entrata in Italia.
tolto: A n. 4. I caratteri della specialita' di birra indicata sotto il n. ex 4 saranno fissati di comune accordo fra i due Governi.
tolto: Ogni riduzione di dazio concessa dall'Italia a qualsiasi altra qualita' di birra diversa dalla birra scura, preparata alla bavarese, sara' estesa a quest'ultima birra come pure a qualunque altra birra di origino tedesca.
tolto: A n. 76. L'indaco sintetico non sara' soggetto a dazi diversi o piu' alti di quelli dell'indaco naturale.
tolto: A n. 122. Qualora l'Italia risolvesse di assoggettare le calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e dei guanti tagliati non superere quello delle maglie semplici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti foggiati non superera' quello delle maglie foggiate aumentato di 50 lire per 100 chilogrammi. In questo caso, le calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopratassa speciale per la cucitura.
tolto: Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di nastrini per rinforzo o attaccatura.
tolto: I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiegatura non avranno influenza sulla classificazione dell'oggetto, il quale sara' considerato come semplicemente cucito, non come ricamato.
tolto: A n. 131. I cascami e la borra di lana non saranno assoggettati a un dazio piu' alto della lana greggia.
tolto: Questa disposizione e' applicabile anche ai cascami di filati di lana di qualsiasi lunghezza, che non possono servire come filati. In caso di dubbio gli uffici doganali possono domandare che essi vengano tagliati sotto vigilanza d'ufficio.
tolto: A n. 144. Qualora l'Italia risolvesse di assoggettare le calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e dei guanti tagliati non superera' quello delle maglie semplici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti foggiati non superera' quello delle maglie foggiato aumentato di 50 lire per 100 chilogrammi. In questo caso, le calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopratassa speciale per la cucitura.
tolto: Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di nastrini per rinforzo o attaccatura.
tolto: I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiegatura non avranno influenza sulla classificazione dell'oggetto, il quale sara' considerato come semplicemente cucito, non come ricamato.
tolto: A n. 201. I colletti, i boa, i berretti di pelliccia (a eccezione dei berretti guarniti per donna), con fodera, nastri e cordoni di seta o altre guarnizioni, si classificano sotto il n. 201.
tolto: A n. 214. L'acciaio temprato e' assimilato all'acciaio non temprato.
tolto: A n. 218. Le casse forti si classificano sotto il n. 218 a) 2 e b) 2, anche se hanno accessori usuali ma senza carattere ornamentale, guarniti d'altri metalli, anche dorati.
tolto: A n. 225. In caso d'aumento del dazio sul rame in pani, rosette, limature e rottami (n. 235 a), i dazi convenuti per i prodotti del n. 225 ex d) e del n. 225 ex l) potranno subire un aumento proporzionale.
tolto: A nn. 239 e 240. Le macchine possono essere introdotte a tariffa convenzionale, anche smontate, alle condizioni indicate qui appresso, sia che le parti della macchina entrino contemporaneamente oppure successivamente a diverse riprese, e che esse vengano trasportate in un solo o in diversi vagoni.
tolto: Tutte le spedizioni parziali delle parti della macchina devono essere dichiarate allo stesso ufficio doganale ed entro un determinato termine, che sara' indicato dall'importatore all'atto in cui presenta la prima spedizione, e che non potra' sorpassare i due mesi.
tolto: Introducendo una macchina smontata o alcune parti staccate della macchina, l'importatore e' tenuto a presentare, insieme con la dichiarazione, i piani o i disegni della macchina completa, nonche' un elenco delle parti importanti, secondo la natura loro, il numero e il peso di ognuna di queste parti e l'indicazione approssimativa del peso totale delle piccole parti accessorie.
tolto: Rimane inteso che, se, dopo la spedizione di alcune parti staccate della macchina, le altre parti non sono importate entro il termine fissato, si dovra' pagare per le parti gia' importate, o i dazi stabiliti per le parti staccate di macchine, o, nel caso in cui la tariffa non contenga dazi speciali per queste ultime, i diritti stabiliti a seconda della materia di cui sono fabbricate le parti staccate. Pero' la mancanza di alcune parti accessorie di poca importanza non impedira' l'applicazione del dazio stabilito per la macchina completa.
tolto: Fino allo sdoganamento definitivo di tutte le parti che costituiscono la spedizione, e' riservata alla dogana la facolta' di esigere una cauzione per i dazi piu' alti da pagare eventualmente, e di munire di un contrassegno d'identificazione le parti introdotte a riprese; ad essa e', inoltre, riservata la facolta' di accertarsi, mediante una verificazione fatta a spese del contribuente dopo la montatura della macchina, che tutte le spedizioni parziali appartenevano alla macchina in questione.
tolto: Le parti di ricambio o di riserva pagheranno sempre i dazi di entrata separatamente.
tolto: A n. 242. In caso d'aumento del dazio sul rame oppure sui prodotti di rame o sue leghe, il dazio convenuto per quelli fra gli apparecchi indicati sotto il n. 242 nella fabbricazione dei quali sono impiegate queste materie o questi prodotti potra' subire un aumento proporzionale.
tolto: A n. 243. L'Italia si riserva di assoggettare le lampade elettriche a un regime speciale. In tal caso il dazio non sara' superiore a 5 lire per centinaio sulle lampade a incandescenza, ne' a 60 lire per 100 chilogrammi sulle lampade ad arco voltaico.
tolto: A nn. 270 e 271:
tolto: 1. Qualsiasi varieta' di stampo, compresi gli ornati ottenuti in pasta, non ha influenza sulla classificazione.
tolto: 2. Le pipe di terraglia o di porcellana, anche con cerchi o coperchi di metalli comuni non dorati, ne' argentati, sono assimilati ai lavori di terraglia o di porcellana.
tolto: I coperchi e gli altri accessori di lega di nichelio coi quali queste pipe possono essere montate, non sono considerati come di metallo argentato.
tolto: Gli stessi oggetti con cerchi o coperchi di metalli comuni argentati si classificano sotto il n. 352 a) (mercerie comuni).
tolto: A n. 278. I bottoni di vetro e di porcellana sono ammessi a dazio di 50 lire per 100 chilogrammi.
tolto: Rispetto ai dazi d'entrata da pagare per le seguenti voci della tariffa italiana:
tolto: n. 114 (tessuti di cotone a colori o tinti);
tolto: n. 115 (tessuti di cotone stampati);
tolto: n. 156 b) (tessuti di seta o filusella, colorati);
tolto: n. 157 (tessuti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non piu' del 59 per cento);
tolto: n. 164 (galloni e nastri di seta);
tolto: n. 240 g) (macchine per la filatura, comprese le macchine per asciugare i filati e le macchine per lavare e sgrassare i filati);
tolto: n. 240 ex h) (macchine per la tessitura e telai da tessere, a eccezione dei telai da far maglie);
tolto: n. 240 ex l) (macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta e delle paste per fare la carta);
tolto: l'Italia s'impegna, per la durata del presente trattato addizionale, a non mutare a pregiudizio dell'esportazione tedesca lo stato di fatto risultante attualmente dalla tariffa generale italiana e dai diversi trattati di commercio vigenti fra l'Italia e terzi paesi.
tolto: § 4. - Dazi d'uscita dall'Italia.
tolto: Il Governo italiano si riserva di stabilire eventualmente un dazio d'uscita sulle ossa greggie. Riguardo agli altri prodotti attualmente esenti da dazio d'uscita, l'Italia manterra' l'esenzione per la durata del presente trattato.
tolto: § 5. - Informazioni ufficiali.
tolto: Tenuto conto delle disposizioni vigenti in Germania rispetto al servizio di informazioni ufficiali in materia doganale, il Governo italiano e' disposto ad adottare, al piu' presto possibile, delle disposizioni per effetto delle quali gli importatori saranno in grado di ottenere, in via ufficiale, informazioni intorno al trattamento doganale delle merci alla loro entrata in Italia.
tolto: II. - Sono aggiunte le disposizioni seguenti:
tolto: All'articolo 10 del trattato. La sopratassa che la birra paga, all'entrata in Italia, a titolo d'equivalente dell'imposta interna, sara' riscossa, a scelta dell'importatore, od in base ad una ricchezza saccarometrica, di 16° al massimo, o in base alla ricchezza saccarina e alcoolica, constatata secondo la formula E + 2 A, nella quale E rappresenta l'estratto secco in grammi per 100 cm³ e A l'alcool in grammi per 100 cm³.
tolto: Nell'applicazione di questa formula saranno moltiplicate per due anche le frazioni di peso dell'alcool. Se il risultato dell'addizione dara' delle frazioni, quello di 5/10 o meno saranno trascurate nella tassazione della birra, quelle al di sopra di 5/10 saranno contate per un grado.
tolto: Nel caso in cui, su domanda dell'importatore, la sopratassa dovesse essere riscossa in base alla ricchezza saccarina e alcoolica constatata, saranno riconosciuti dalle autorita' italiane i certificati d'analisi rilasciati da istituti scientifici tedeschi. La birra accompagnata da tali certificati non sara' sottoposta a nuova analisi, purche' risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale e' stato constatato secondo la formula predetta e che nell'analisi sono state osservate le norme che saranno fissate di Comune accordo fra i due Governi, anche in vista degli interessi sanitari.
tolto: Dal canto suo la Germania riconoscera', per i vini italiani, i certificati d'analisi rilasciati dagli istituti scientifici del Regno di Italia, in tutti i casi in cui l'analisi fosse necessaria per lo sdoganamento. In questi casi i vini italiani non saranno sottoposti a nuove analisi, purche' siano accompagnati dai detti certificati e da questi risulti che l'analisi e' stata fatta secondo le norme che saranno stabilite di Comune accordo fra i due Governi.
tolto: In caso di dubbio, e' riservato alle amministrazioni rispettive il diritto di verificare l'analisi delle birre e dei vini importati coi certificati.
tolto: Gli Istituti scientifici autorizzati a rilasciare i certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i due Governi.
tolto: All'art. 14 a) del trattato. Rispetto alla procedura da seguire nei casi in cui l'arbitraggio ha luogo in base ai due primi alinea dell'art. 14 a), le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
tolto: Nel primo caso d'arbitraggio, il tribunale arbitrale avra' sede sul territorio della Parte contraente convenuta, nel secondo caso sul territorio dell'altra Parte, e cosi' di seguito alternativamente sull'uno e sull'altro territorio, in una citta' da designarsi dalla Parte rispettiva, alla quale spettera' di fornire i locali, gli impiegati d'ufficio e il personale di servizio necessari al funzionamento del tribunale.
tolto: Il terzo arbitro sara' presidente del tribunale, il quale prendera' le sue decisioni a maggioranza di voti.
tolto: Le Parti contraenti s'intenderanno, o di caso in caso o una volta per tutte, intorno alla procedura del tribunale arbitrale. In mancanza di tale intesa, la procedura sara' regolata dal tribunale stesso.
tolto: La procedura potra' essere fatta per iscritto se nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni; in questo caso la disposizione del 1° alinea potra' essere modificata.
tolto: Per la citazione e l'audizione dei testi e dei periti, le autorita' di ognuna delle Parti contraenti, su richiesta del tribunale arbitrale da rivolgersi al rispettivo Governo, presteranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei tribunali civili del paese.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1905-05-11;185~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.