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[1]Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:
- a)Non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa;
- b)Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso:
- c)Non abbia fatto il deposito per le spese di perizia.
[2]Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge con dichiarazione d'inammissibilita' alla parte per mezzo dell'agente delle imposte, al quale ordina di restituire il deposito, e ne avvisa la sezione tecnica di finanza.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
