Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:

  • a)Non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa;
  • b)Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso:
  • c)Non abbia fatto il deposito per le spese di perizia.

[2]Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge con dichiarazione d'inammissibilita' alla parte per mezzo dell'agente delle imposte, al quale ordina di restituire il deposito, e ne avvisa la sezione tecnica di finanza.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6213~art6 · fonte del testo

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