Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando il fabbricante di spirito di seconda categoria rifiuti la determinazione della produttivita' e della tassa giornaliera notificatagli dalla Amministrazione, deve nei dieci giorni dalla notificazione, presentare ricorso di perizia all'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.
tolto: Il ricorso deve essere presentato in doppio originale e vi dev'essere allegato l'atto di notificazione della tassa.
tolto: Il fabbricante dovra' inoltre depositare all'agenteL. 100 per le spese di perizia.
tolto: Uno degli originali del ricorso e' dall'agente trasmesso al prefetto e l'altro alla sezione tecnica di finanza per le osservazioni e per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, in casa in cui si trattasse di fabbrica avente carattere industriale.aggiunto: Allegato A-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6213~art5 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.