Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:
tolto: a) Non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa;
tolto: b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso:
tolto: c) Non abbia fatto il deposito per le spese di perizia.
tolto: Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge con dichiarazione d'inammissibilita' alla parte per mezzo dell'agente delle imposte, al quale ordina di restituire il deposito, e ne avvisa la sezione tecnica di finanza.aggiunto: Allegato A-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6213~art6 · fonte del testo
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