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[1]Quando il fabbricante di spirito di seconda categoria rifiuti la determinazione della produttivita' e della tassa giornaliera notificatagli dalla Amministrazione, deve nei dieci giorni dalla notificazione, presentare ricorso di perizia all'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.
[2]Il ricorso deve essere presentato in doppio originale e vi dev'essere allegato l'atto di notificazione della tassa.
[3]Il fabbricante dovra' inoltre depositare all'agente L. 100 per le spese di perizia.
[4]Uno degli originali del ricorso e' dall'agente trasmesso al prefetto e l'altro alla sezione tecnica di finanza per le osservazioni e per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, in casa in cui si trattasse di fabbrica avente carattere industriale.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
