Art. 8 (Allegato B)
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Rimane convenuto per altro che fra le nuove opere complementari eventualmente indispensabili per raggiungere il fino della bonificazione, come e' detto nell'articolo precedente, non saranno mai da comprendersi quelle per acqua potabile, per irrigazione, per macerazione della canepa, e neppure quella per apertura e sistemazione di canali secondari per unirsi od allacciarsi ai canali considerati nei progetti di coi all'articolo 2, ne' quelle per costruzione di nuove strade o per sistemazione delle esistenti, ne' altre che parimenti non abbiano il carattere della bonificazione idraulica quale e' determinato dalla legge 23 luglio 1881 n.333, colle parole della tabella D annessavi e cioe': e attivazione della Botte sotto Panaro e costruzione di canali maestri.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
