Art. 7 (Allegato B)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009. 267 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Qualora per ingiungere il fine della bonificazione, che e' lo scole diretto al mare per mezzo della Botte sotto Panaro e dei canali maestri, come e' detto al n. 4 della tabella D annessa alla legge 23 luglio 1881 n. 333, il Consorzio concessionario ritenesse di proporre la esecuzione di opere interamente nuove, non contemplate in alcun modo fra quelle dei progetti indicati agli articoli 2 e 5, ne compilera' i relativi progetti complementari e li presentera' al Governo.
tolto: Il Ministero dei lavori pubblici esaminera' questi progetti complementari per verificare se essi sieno redatti regolarmente e se la spesa preventivata sia esatta e corrispondente allo scopo ed importanza dell'opera, nonche' per accertare che i lavori proposti non si riferiscano ad alcuna delle opere considerate nei progetti di cui agli articoli 2 e 5, e infine che sieno indispensabili per raggiungere, come sopra e' detto, il fine della bonificazione.
tolto: Qualora, compiuto il suddetto esame, il Ministero dei lavori pubblici ritenga che tutte le preindicate condizioni sussistono, sara' convenuto tra il Governo e il Consorzio un atto complementare per la concessione di queste opere che dovranno eseguirsi dal Consorzio a sue spese, rischio e pericolo, secondo le norme stabilite per la presente concessione, contro il pagamento per parte dello Stato di trenta annualita' complementari, corrispondenti ognuna a lire 2,60 per ogni cento lire della spesa riconosciuta dalle parti necessaria per la esecuzione delle opere.
tolto: L'annualita' decorrera' dalla data della collaudazione, la quale dovra' essere compiuta nei tre mesi successivi alla completa esecuzione dei lavori. Il pagamento della prima annualita' sara' fatto nell'anno finanziario successivo alla data della collaudazione.aggiunto: Allegato B-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-12-30;736~allegato-b-art7 · fonte del testo
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