Al mantenimento delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato; possono, altresi', contribuire gli Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sui propri bilanci. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento. Gli Enti pubblici possono, altresi', provvedere a contribuire alle spese di impianto e di arredamento. Oltre agli Enti di cui ai precedenti commi, possono contribuire al mantenimento delle Scuole d'arte anche privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi, con donazioni o lasciti, o con contributi anche non continuativi.

Testo vigente dal 18 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;651~art5 · fonte del testo

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