[1]Le strade obbligatorie nei comuni alpestri, possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio.
[2]La sostituzione sara' consentita quando vi siano gravi difficolta' di esecuzione di una strada rotabile a sezione e pendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni finanziare dei comuni e dall'esiguita' degli interessi economici da servire.
Testo vigente dal 20 giugno 1892
