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[1]((Ai proprietari colpiti dalle diposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennita' sulle basi seguenti: Per le viti infette sara' tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte. Il giudizio circa gli elementi in ordine al grado d'infezione, indicati dal delegato nel verbale di cui sopra, e circa la presumibile durata delle viti, sara' pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera, e composta di due periti, uno nominato dalla Deputazione provinciale e l'altro dal presidente del Tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verra' determinato nel regolamento. La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non puo' essere sottoposta al giudizio ne' della suddetta Commissione, ne' del magistrato.

[2]Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite e' frammista ad altre colture, il proprietario ha diritto ad una indennita' corrispondente al fitto, che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire. Questa indennita' pei terreni tenuti esclusivamente a vigneto non e' corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di la' del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed e' calcolata secondo il fitto che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle colture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, e' tenuto conto dell'utile che puo' ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario. Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non da', in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso)).

[3]Nessuna indennita' e' accordata al proprietario che avesse importato la filossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore.

Testo in vigore dal 15 maggio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1883

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1881 al 15 maggio 1883. 128 parole tolte, 282 parole aggiunte in 2 capoversi.

Ai proprietari tolto: dei vigneti colpiti dalle disposizioni della presente legge saranno aggiunto: colpiti dalle diposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennita' sulle basi seguenti: Per le tolto: zone aggiunto: viti infette sara' tenuto conto del grado tolto: di infezione e della presumibile durata delle viti; per la zona di sicurezza, della presumibile durata delle viti aggiunto: d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane della loro presumibile durata in rapporto al pericolo tolto: di invasione al quale le viti stesse sono esposte. Gli aggiunto: d'invasione al quale erano esposte. Il giudizio circa gli elementi in ordine al grado tolto: di infezione ed alla aggiunto: d'infezione, indicati dal delegato nel verbale di cui sopra, e circa la presumibile durata delle viti tolto: sono forniti dal delegato fillosserico, facendone constare, merce' processo verbale da lui redatto in contraddizione degli interessati, ed in presenza di una persona esperta designata dal presidente della Commissione ampelografica provinciale, e non possono essere sottoposti a controllo di periti od a discussione innanzi ai magistrati, salvo il ricorso al Ministero di Agricolturaaggiunto: , sara' pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera, e composta di due periti, uno nominato dalla Deputazione provinciale e l'altro dal presidente del Tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verra' determinato nel regolamento. La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non puo' essere sottoposta al giudizio ne' della suddetta Commissione, ne' del magistrato.

Nel caso venga vietata tolto: per un determinato numero di anni qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto aggiunto: la coltivazione nei terreni, ove la vite e' frammista ad altre colture, il proprietario ha diritto ad una indennita' corrispondente tolto: alla parte perduta del valore del fitto medio che potrebbe essere ricavato dal terreno, durante il tempo della proibizione aggiunto: al fitto, che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire. Questa indennita' pei terreni tenuti esclusivamente a vigneto non e' corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di la' del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed e' calcolata secondo il fitto che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle colture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, e' tenuto conto dell'utile che puo' ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario. Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non da', in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art4 · fonte del testo

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