Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1879
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1883 al 16 dicembre 2009. 342 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai proprietari colpiti dalle diposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennita' sulle basi seguenti: Per le viti infette sara' tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte. Il giudizio circa gli elementi in ordine al grado d'infezione, indicati dal delegato nel verbale di cui sopra, e circa la presumibile durata delle viti, sara' pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera, e composta di due periti, uno nominato dalla Deputazione provinciale e l'altro dal presidente del Tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verra' determinato nel regolamento. La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non puo' essere sottoposta al giudizio ne' della suddetta Commissione, ne' del magistrato.
tolto: Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite e' frammista ad altre colture, il proprietario ha diritto ad una indennita' corrispondente al fitto, che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire. Questa indennita' pei terreni tenuti esclusivamente a vigneto non e' corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di la' del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed e' calcolata secondo il fitto che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle colture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, e' tenuto conto dell'utile che puo' ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario. Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non da', in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso.
tolto: Nessuna indennita' e' accordata al proprietario che avesse importato la filossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art4 · fonte del testo
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