Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1879 al 3 agosto 1881. Leggi il testo vigente →

[1]Per i vigneti attaccati dalla filossera non e' dovuto che il valore dei frutti pendenti per l'anno in corso. Per quelli distrutti per misura di precauzione sara' nella stima tenuto conto del pericolo d'invasione al quale erano soggetti.

[2]Nel caso venga vietata per un determinato numero di anni qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto, il proprietario ha diritto ad una indennita' corrispondente alla parte perduta del valore del fitto medio che potrebbe essere ricavato dal terreno, durante il tempo della proibizione.

[3]Nessuna indennita' e' accordata al proprietario che avesse importato la filossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore.

Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 3 agosto 1881

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari