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[1]Per i vigneti attaccati dalla filossera non e' dovuto che il valore dei frutti pendenti per l'anno in corso. Per quelli distrutti per misura di precauzione sara' nella stima tenuto conto del pericolo d'invasione al quale erano soggetti.
[2]Nel caso venga vietata per un determinato numero di anni qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto, il proprietario ha diritto ad una indennita' corrispondente alla parte perduta del valore del fitto medio che potrebbe essere ricavato dal terreno, durante il tempo della proibizione.
[3]Nessuna indennita' e' accordata al proprietario che avesse importato la filossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore.
Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 3 agosto 1881
