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[1]((Qualora si ordini la distruzione dei vitigni, e la cifra delle indennita' da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potra' intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. Ove si tratti di cifra maggiore di lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori, nomina un perito giudiziario ed insieme a lui accede nel fondo, entro 48 ore dalla domanda fatta, per procedere, in continuazione, alla descrizione dello stato dei vitigni e degli altri vegetali che avessero a distruggersi.

[2]Il pretore notifica agli interessati il giorno e l'ora in cui accedera' sul luogo; gli interessati hanno diritto di farsi rappresentare e di fare inserire nel verbale, di cui sopra, le dichiarazioni ed i rilievi che stimassero opportuni nel loro interesse. Lo stesso diritto ha il delegato per la ricerca della fillossera, il quale dovra' indicare nel verbale gli elementi in ordine al grado d'infezione. Lo stesso delegato dovra' fare inserire nel verbale l'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni nell'area infetta.

[3]Compiuto il verbale, il delegato anzidetto da' principio ai lavori prescritti dal Ministero. I proprietari non possono arrestarne la prosecuzione; e l'autorita' giudiziaria non puo' conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dell'insetto ed all'opportunita' dei rimedi adoperati per combatterlo)).

Testo in vigore dal 15 maggio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1883

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1879 al 15 maggio 1883. 135 parole tolte, 212 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Ove si dovesse applicare il comma C dell'articolo precedenteaggiunto: Qualora si ordini la distruzione dei vitigni, e la cifra delle indennita' da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potra' intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. Ove si tratti di cifra maggiore di lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di tolto: dar aggiunto: dare principio ai lavori, tolto: un perito scelto d'accordo dal prefetto e dal proprietario, ed in difetto, una commissione di tre periti, scelti l'uno dal prefetto della provincia, l'altro dal proprietario interessato ed il terzo dal presidente del tribunale civile, procedono colla massima sollecitudine alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere aggiunto: nomina un perito giudiziario ed insieme a lui accede nel fondo, entro 48 ore dalla domanda fatta, per procedere, in continuazione, alla descrizione dello stato dei vitigni e degli altri vegetali che avessero a distruggersi.

tolto: Quando il proprietario non nominasse il suo perito nel termine stabilito, provvedera' il prefetto.

tolto: Senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti di cui nel comma C dell'articolo 2, ove le parti non intendano di acquietarsi alla stima, possono fra 30 giorni, esperire la propria azione davanti l'autorita' giudiziaria. In tali casi il prefetto rappresentera' lo Stato e la provincia.

tolto: L'autorita' giudiziaria non deveaggiunto: Il pretore notifica agli interessati il giorno e l'ora in cui accedera' sul luogo; gli interessati hanno diritto di farsi rappresentare e di fare inserire nel verbale, di cui sopra, le dichiarazioni ed i rilievi che stimassero opportuni nel loro interesse. Lo stesso diritto ha il delegato per la ricerca della fillossera, il quale dovra' indicare nel verbale gli elementi in ordine al grado d'infezione. Lo stesso delegato dovra' fare inserire nel verbale l'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni nell'area infetta.

aggiunto: Compiuto il verbale, il delegato anzidetto da' principio ai lavori prescritti dal Ministero. I proprietari non possono arrestarne la prosecuzione; e l'autorita' giudiziaria non puo' conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno tolto: all'esistenza dell'insetto, ed alla opportunita' de' aggiunto: alla esistenza dell'insetto ed all'opportunita' dei rimedi adoperati per combatterlotolto: .

tolto: La sentenza dell'autorita' giudiziaria sara' esecutoria provvisoriamente, non ostante appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art3 · fonte del testo

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