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[1]Ove si dovesse applicare il comma C dell'articolo precedente, prima di dar principio ai lavori, un perito scelto d'accordo dal prefetto e dal proprietario, ed in difetto, una commissione di tre periti, scelti l'uno dal prefetto della provincia, l'altro dal proprietario interessato ed il terzo dal presidente del tribunale civile, procedono colla massima sollecitudine alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere.

[2]Quando il proprietario non nominasse il suo perito nel termine stabilito, provvedera' il prefetto.

[3]Senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti di cui nel comma C dell'articolo 2, ove le parti non intendano di acquietarsi alla stima, possono fra 30 giorni, esperire la propria azione davanti l'autorita' giudiziaria. In tali casi il prefetto rappresentera' lo Stato e la provincia.

[4]L'autorita' giudiziaria non deve conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno all'esistenza dell'insetto, ed alla opportunita' de' rimedi adoperati per combatterlo.

[5]La sentenza dell'autorita' giudiziaria sara' esecutoria provvisoriamente, non ostante appello.

Testo in vigore dal 4 aprile 1879 al 15 maggio 1883

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urn:nir:stato:legge:1879-04-03;4810~art3 · fonte del testo

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