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[1]Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno vigore nei luoghi e per gli scopi designati all'art. 38 per il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
[2]Esse saranno applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni in corso per le quali non siano ancora intervenuti i decreti prefettizi di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1863, n. 2359.
[3]Restano in vigore le disposizioni di quest'ultima legge, modificate da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, che non siano in contraddizione con quelle contenute nella presente.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
