Art. 6 (Convenzione)
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Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Municipio di Spezia dovra' presentare al Governo la dimostrazione delle spese, che avra' gia' incontrate e che dovra' ancora incontrare per il servizio di detti interessi semplici e di dette tasse, restando espressamente convenuto che appena raggiunto il saldo di tali spese, cessera' la applicazione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
