Art. 1 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 496 parole tolte, 23 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: CONVENZIONE fra il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di Spezia relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la sollecita esecuzione di lavori nel porto di Spezia.
tolto: L'anno millenovecentotre, addi' sedici (16) del mese di maggio in Roma, ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, avanti di me cav. avv. Giovanni Dominedo', segretario delegato alla stipulazione dei contratti di quest'Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Massa cav. Alessandro fu Francesco, nato a Genova, e Novello Felice fu Giorgio, nato a Palermo, entrambi domiciliati in questa capitale, testimoni abili a forma di legge e con le parti a me cogniti, tutti con me sottoscritti:
tolto: PREMESSO
tolto: Che col disegno di legge n. 316, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1903 fu proposta, fra le altre, la spesa di L. 1,450,000, per nuovi lavori nel porto di Spezia, e cioe': Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente nel porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo braccio di scogliera - Arredamento delle banchine - Impianto di boe;
tolto: Che, giusta l'articolo 6 del detto disegno di legge, e' consentito alle Provincie e ai Comuni interessati di stipulare Convenzioni col Ministero dei Lavori Pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere considerate in esso disegno;
tolto: Che tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il Comune di Spezia intervennero gli accordi necessari per sollecitare l'esecuzione delle suindicate opere, mediante l'anticipazione dei fondi da parte del Comune;
tolto: Che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione, che fu approvato dal Consiglio comunale di Spezia, con deliberazioni del 23 e del 30 marzo 1903, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione 23 aprile successivo;
tolto: Che volendosi che gli intervenuti accordi risultino da atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me infrascritto segretario ed alla presenza dei mentovati testimoni:
tolto: Da una parte:
tolto: L'onorevole signor comm. avv. Francesco Tedesco, direttore generale delle Opere idrauliche, in rappresentanza di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici;
tolto: E dall'altra:
tolto: In rappresentanza del Comune di Spezia, il signor sindaco Della Torre di Lavagna conte Giulio, debitamente autorizzato con le deliberazioni sopra indicate, che si allegano in copia alla presente insieme alla decisione della Giunta provinciale amministrativa, 23 aprile 1903, sotto i nn. I, II e III.
tolto: I quali, a me personalmente cogniti, dichiarate vere le premesse narrative, hanno stipulato e convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: All'oggetto di attuare sollecitamente i lavori di ampliamento del nuovo porto mercantile di Spezia, secondo i progetti compilati dall'Ufficio del Genio civile di Genova, tanto per quello che riguarda le opere marittime nuove, quanto per quello che concerne l'arredamento dell'intero porto, il Governo del Re, provvedera' direttamente all'esecuzione dei lavori suddetti, disponendo tosto per il loro appalto, in modo che possano avere principio appena compiuti i prescritti incombenti di legge, senza che il Comune di Spezia abbia ingerenza alcuna in tali operazioni, e cio' indipendentemente dalle somme stanziate dal Ministero dei Lavori Pubblici giusta la legge.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1904-03-13;102~convenzione-art1 · fonte del testo
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