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[1]Il Municipio di Spezia si obbliga di provvedere al pagamento delle opere stesse, a misura del loro progressivo sviluppo, anticipando le somme che saranno necessarie in base a regolari certificati dell'Ufficio del Genio civile di Genova, debitamente approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e riscontrati dalla Corte dei conti.

[2]Il Municipio di Spezia si obbliga pure d'intervenire nella stipulazione dei contratti di appalto, fatti da parte dello Stato, delle opere avanti descritte, cio' pero' all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-13;102~convenzione-art3 · fonte del testo

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