Art. 2 (Convenzione)
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[1]I lavori di cui trattasi ed indicati nella planimetria in data 15 maggio 1903, che fa parte integrante della presente Convenzione, alla quale vieve allegata sotto il n. IV, sono quelli designati per l'importo complessivo di L. 1,450,000 (lire un milione quattrocentocinquantamila) nel n. 3 della tabella annessa al suddetto disegno di legge con la seguente dicitura:
[2]«Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente del porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo braccio di scogliera - Arredamento delle banchine - Impianto di boe».
[3]L'ordine di esecuzione dei lavori sara' determinato all'atto della consegna dei lavori stessi, sia che essi debbano eseguirsi in unico appalto, sia che debbano far parte di appalti separati.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
