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[2]La detta parte del fondo di riserva rimarra' impiegata nel valore dello stabile per la nuova sede, e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la cassa depositi e prestiti e le aziende e gli istituti annessi, con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della commissione parlamentare di vigilanza, costituira', al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 marzo 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. A. Majorana.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1909, n. 280
1La L. 30 maggio 1909, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, puo' essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle aziende e degli Istituti da essa amministrati, e' portata da 3 a 4 milioni di lire".
L. 21 marzo 1915, n. 283
2La L. 21 marzo 1915, n. 283, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 30 maggio 1909, n. 280, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire 4 milioni della quale, con legge 30 marzo 1909, n. 280, e' stato autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti, viene aumentata di L. 508.975 per il pagamento a saldo delle spese di acquisto dell'area e di costruzione del fabbricato in Roma (via Goito) destinato a sede degli uffici della Cassa depositi e prestiti e annessi Istituti di previdenza".
Testo in vigore dal 7 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
