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[1]Alla spesa si fara' fronte con parte del fondo di riserva della cassa sino alla concorrenza di tre milioni di lire in deroga parziale all'art. 5 della legge 11 giugno 1896, numero La detta parte del fondo di riserva rimarra' impiegata nel valore dello stabile per la nuova sede, e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la cassa depositi e prestiti e le aziende e gli istituti annessi, con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della commissione parlamentare di vigilanza, costituira', al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 23 marzo 1907 al 18 giugno 1909
