Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1909 al 7 aprile 1915. Leggi il testo vigente →

[1]Alla spesa si fara' fronte con parte del fondo di riserva della cassa sino alla concorrenza di tre milioni di lire in deroga parziale all'art. 5 della legge 11 giugno 1896, numero 1

[2]La detta parte del fondo di riserva rimarra' impiegata nel valore dello stabile per la nuova sede, e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la cassa depositi e prestiti e le aziende e gli istituti annessi, con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della commissione parlamentare di vigilanza, costituira', al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 17 marzo 1907.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti. A. Majorana.

[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1909, n. 280

1

La L. 30 maggio 1909, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, puo' essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle aziende e degli Istituti da essa amministrati, e' portata da 3 a 4 milioni di lire".

Testo in vigore dal 18 giugno 1909 al 7 aprile 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1909

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1907 al 18 giugno 1909. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 maggio 1909, n. 280

    La L. 30 maggio 1909, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, puo' essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle aziende e degli Istituti da essa amministrati, e' portata da 3 a 4 milioni di lire".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-03-17;74~art2 · fonte del testo

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