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[1]Alla spesa si fara' fronte con parte del fondo di riserva della cassa sino alla concorrenza di tre milioni di lire in deroga parziale all'art. 5 della legge 11 giugno 1896, numero 1
[2]La detta parte del fondo di riserva rimarra' impiegata nel valore dello stabile per la nuova sede, e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la cassa depositi e prestiti e le aziende e gli istituti annessi, con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della commissione parlamentare di vigilanza, costituira', al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 marzo 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. A. Majorana.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1909, n. 280
1La L. 30 maggio 1909, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, puo' essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle aziende e degli Istituti da essa amministrati, e' portata da 3 a 4 milioni di lire".
Testo in vigore dal 18 giugno 1909 al 7 aprile 1915
