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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1914, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, che al 30 giugno 1914 non saranno ancora approvati, nonche' il bilancio della Somalia italiana per l'esercizio medesimo; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' dei detti stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge riguardanti l'esercizio 1914-915, tenuto conto altresi' delle modificazioni ed aggiunte proposte con le relazioni presentate dalla Giunta generale del bilancio alla Camera. 1 2 3
[7]Per i prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati, potra' anche eccedersi la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; pero' ai relativi mandati od ordini di pagamento, sara' annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessita'.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 26 giugno 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Rubini.
[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 dicembre 1914, n. 1354
1La L. 16 dicembre 1914, n. 1354 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni della legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915, continueranno ad avere effetto, con le aggiunte espresse nei capoversi seguenti, anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge".
Il D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, nel modificare l'articolo unico della L. 16 dicembre 1914, n. 1354, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata al 30 giugno 1917 l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914, nn. 1354 e 1384, portanti provvedimenti tributari".
Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667
3Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, nel modificare l'articolo unico del D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 16 dicembre 1914, n. 1354, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774, e nei decreti Reale e Luogotenenziali 31 maggio 1916, n. 695, 31 agosto 1916, n. 1090, 28 settembre 1916, n. 1238, 18 ottobre 1916, n. 1332 e 19 ottobre 1916, n. 1365".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009
