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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1914, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, che al 30 giugno 1914 non saranno ancora approvati, nonche' il bilancio della Somalia italiana per l'esercizio medesimo; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' dei detti stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge riguardanti l'esercizio 1914-915, tenuto conto altresi' delle modificazioni ed aggiunte proposte con le relazioni presentate dalla Giunta generale del bilancio alla Camera. 1

[7]Per i prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati, potra' anche eccedersi la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; pero' ai relativi mandati od ordini di pagamento, sara' annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessita'.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 26 giugno 1914.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Rubini.

[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1914, n. 1354

1

La L. 16 dicembre 1914, n. 1354 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni della legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915, continueranno ad avere effetto, con le aggiunte espresse nei capoversi seguenti, anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1914 al 14 dicembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1914

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1914 al 31 dicembre 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 dicembre 1914, n. 1354

    La L. 16 dicembre 1914, n. 1354 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni della legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915, continueranno ad avere effetto, con le aggiunte espresse nei capoversi seguenti, anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-06-26;578~art1 · fonte del testo

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