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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1914, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, che al 30 giugno 1914 non saranno ancora approvati, nonche' il bilancio della Somalia italiana per l'esercizio medesimo; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' dei detti stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge riguardanti l'esercizio 1914-915, tenuto conto altresi' delle modificazioni ed aggiunte proposte con le relazioni presentate dalla Giunta generale del bilancio alla Camera.

[7]Per i prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati, potra' anche eccedersi la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; pero' ai relativi mandati od ordini di pagamento, sara' annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessita'.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 26 giugno 1914.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Rubini.

[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo in vigore dal 29 giugno 1914 al 31 dicembre 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-06-26;578~art1 · fonte del testo

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