Art. 3
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[1]Durante il periodo di consolidamento, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni d'autorita' stabilito dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, n. 486, sara' elevato per ciascun esercizio finanziario a L. 730.000, ripartito fra i vari Ministeri, come appresso:
[2]Ministero del tesoro.............. L. 40.000 Id. delle finanze............. » 40.000 Id. di grazia e giustizia......... » 30.000 1 Id. degli affari esteri.......... » 30.000 Id. dell'istruzione pubblica....... » 20.000 Id. dell'interno............. » 75.000 Id. dei lavori pubblici.......... » 50.000 Id. delle poste e dei telegrafi...... » 30.000 Id. della guerra............. » 325.000 2 Id. della marina............. » 60.000 Id. dell'agricoltura........... » 30.000 ------------ Totale... L. 730.000 ------------
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 aprile 1913, n. 387
1Il Regio Decreto 6 aprile 1913, n. 387 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358 quale limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1912-913 per collocamenti a riposo disposti di autorita' e' aumentata di lire seicentomila (L. 600.000) per gli scopi di cui agli articoli nn. 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720".
L. 19 giugno 1913, n. 619
2La L. 19 giugno 1913, n. 619 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1812-913 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, e', per il Ministero della guerra, elevato da lire trecentoventicinquemila a lire trecentosettantacinquemila".
Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 17 luglio 1913
