Art. 3
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[1]Durante il periodo di consolidamento, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni d'autorita' stabilito dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, n. 486, sara' elevato per ciascun esercizio finanziario a L. 730.000, ripartito fra i vari Ministeri, come appresso:
[2]Ministero del tesoro.............. L. 40.000 Id. delle finanze............. » 40.000 Id. di grazia e giustizia......... » 30.000 Id. degli affari esteri.......... » 30.000 Id. dell'istruzione pubblica....... » 20.000 Id. dell'interno............. » 75.000 Id. dei lavori pubblici.......... » 50.000 Id. delle poste e dei telegrafi...... » 30.000 Id. della guerra............. » 325.000 Id. della marina............. » 60.000 Id. dell'agricoltura........... » 30.000 ------------ Totale... L. 730.000 ------------
Testo in vigore dal 2 gennaio 1913 al 27 maggio 1913
