Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1913 al 8 luglio 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Durante il periodo di consolidamento, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni d'autorita' stabilito dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, n. 486, sara' elevato per ciascun esercizio finanziario a L. 730.000, ripartito fra i vari Ministeri, come appresso:
[2]Ministero del tesoro.............. L. 40.000 Id. delle finanze............. » 40.000 Id. di grazia e giustizia......... » 30.000 1 Id. degli affari esteri.......... » 30.000 Id. dell'istruzione pubblica....... » 20.000 Id. dell'interno............. » 75.000 Id. dei lavori pubblici.......... » 50.000 Id. delle poste e dei telegrafi...... » 30.000 Id. della guerra............. » 325.000 Id. della marina............. » 60.000 Id. dell'agricoltura........... » 30.000 ------------ Totale... L. 730.000 ------------
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 aprile 1913, n. 387
1Il Regio Decreto 6 aprile 1913, n. 387 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358 quale limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1912-913 per collocamenti a riposo disposti di autorita' e' aumentata di lire seicentomila (L. 600.000) per gli scopi di cui agli articoli nn. 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720".
Testo in vigore dal 27 maggio 1913 al 8 luglio 1913
