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Gli edifici tutti alla cui costruzione si intende provvedere con questa convenzione diventeranno proprieta' dello Stato. Lo Stato non potra' giammai variare, senza il concorde espresso consenso degli enti locali contraenti, la destinazione degli edifici stessi; qualora, malgrado dissenso, tale destinazione venisse mutata, lo Stato rimborsera' agli enti locali contraenti le rispettive quote di concorso di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4 di questa convenzione.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
